Richiesta rilascio / rinnovo permesso di soggiorno - Il Punto Legale

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Richiesta rilascio / rinnovo permesso di soggiorno



Il permesso di soggiorno rappresenta il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità.

Il puntolegale ti può aiutare a richiedere-rinnovare  il tuo Permesso di Soggiorno

E' consentito soggiornare in Italia, agli stranieri che hanno fatto regolare ingresso nello Stato Italiano quando sono in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Tutti gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione,  per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici,  e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

In sede convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari va presentata sempre con con un  kit, rilasciato da Poste Italiane 

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza. 

Le istanze di rilascio e rinnovo di permesso e carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA,  dovranno essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit 


La durata del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi diversi da quelli di lavoro, è la stessa di quella prevista per il visto d'ingresso. 

La durata non può comunque essere superiore a:

  • 3 mesi, per visite, affari e turismo;
  • 1 anno,  se v'è frequenza di un corso di studio o formazione. Il permesso potrà essere rinnovato annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • periodi legati a necessità che dovranno essere documentate, nei casi consentiti dalla legge.
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Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato con la stipula di un contratto di lavoro. La durata di questo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e non potrà superare:

  • nove mesi in relazione al lavoro stagionale;
  • un anno in relazione al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • due anni in relazione al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  •  rinnovo del permesso di soggiorno
  • Quando il lavoratore straniero intende rimanere in Italia, ha l'obbligo dipresentare la domanda di rinnovo del permesso entro 60 giorni prima della scadenza,  .

Il rinnovo del permesso è subordinato al possesso di alcuni requisiti :

1) la titolarità di un contratto di soggiorno per lavoro

2)la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio.

ATTENZIONE Il permesso di soggiorno non si potrà rinnovare o prorogare se il richiedente ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi. 

Dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero viene cancellato dall'anagrafe.

Il cittadino straniero che risulta essere in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno viene considerato un immigrato regolare, venendo conferito valore legale al documento (cedolino) rilasciato dalle questure nel periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. 

In questo periodo è consentito allo straniero svolgere attività lavorativa, ed il compenso per lavoro occasionale percepito sarà considerato, utile ai fini del reddito per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

 






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